Le nuove norme estendono la franchigia IVA alle piccole aziende UE, se rispettano limiti di fatturato specifici.
Un nuovo decreto legislativo promette significative trasformazioni nelle normative IVA, adottando le recenti direttive europee. Questa evoluzione normativa rappresenta un passo cruciale per le piccole imprese in Italia e nell’Unione Europea, introducendo un nuovo regime di franchigia e criteri di territorialità.
Il Consiglio dei Ministri, il 29 ottobre, ha dato il via libera definitivo a un decreto legislativo che integra nel sistema italiano due fondamentali direttive europee. Queste direttive mirano a modificare il regime speciale dell’IVA per le piccole imprese e ad aggiornare le aliquote dell’imposta sui valori aggiunti. Da gennaio 2025, tali disposizioni entreranno in vigore, ridisegnando il panorama fiscale per molte aziende.
Franchigia IVA: Ampliamento dei Confini Fiscali
Un importante cambiamento riguarda il regime di franchigia dell’IVA, che supera le frontiere nazionali per abbracciare l’intera Unione Europea. Le piccole aziende, sia italiane che del resto dell’UE, potranno beneficiare di un’esenzione dall’IVA, a patto di rispettare specifici requisiti di fatturato. Ma quali sono le condizioni?
Le imprese non devono superare la soglia di fatturato stabilita nel loro paese di riferimento o un limite complessivo di 100.000 euro entro i confini dell’UE. A seguito delle direttive europee, il regime si suddivide in due categorie: interno ed esterno. Il regime interno si applica a piccole imprese provenienti dall’estero che operano in Italia, mentre quello esterno è destinato alle aziende italiane attive a livello internazionale. In ogni scenario, l’esenzione dall’IVA si estende anche ai contribuenti in regime forfettario, includendo requisiti specifici per le piccole imprese straniere operanti in Italia.
Requisiti per il Regime Interno ed Esterno di Franchigia
Esploriamo ora le specifiche regolamentazioni del regime di franchigia. Per quanto concerne il regime interno, riservato ai soggetti fisici che risiedono in altri Stati membri dell’UE, i limiti di fatturato sono ben definiti. Quello ottenuto in Italia non dovrà oltrepassare gli 85.000 euro, mentre il fatturato complessivo nell’UE dovrà rimanere al di sotto dei 100.000 euro.
L’inosservanza di tali condizioni potrebbe comportare l’esclusione dal regime di franchigia, sostituendolo con il regime forfettario. E per quanto riguarda il regime esterno? Questo si applica ai soggetti passivi stabiliti in Italia, operativi nei territori di altri Stato membri. Anche qui, il fatturato non deve superare il tetto complessivo di 100.000 euro, rispettando ulteriori requisiti imposti dai singoli paesi.
Nuove Norme sull’Identificativo Speciale e Territorialità delle Prestazioni
Oltre alle innovazioni sul regime di franchigia, il decreto introduce ulteriori misure. Chi desidera sfruttare il regime di franchigia dovrà dotarsi di uno specifico codice identificativo europeo, caratterizzato dal suffisso “EX”. È imprescindibile comunicare l’intenzione di avvalersi del regime all’organo competente dello Stato membro di residenza, ottenendo così questo codice.
Se un’impresa italiana intende adottare tali regole in altri Stati, dovrà comunicare la propria scelta all’Agenzia delle Entrate per ricevere il suffisso “EX” sul proprio numero di partita IVA. Infine, è stato deciso di adottare criteri specifici per determinare la territorialità di alcune prestazioni. Le nuove norme, derivate dalla direttiva 2022/542/UE, riguardano le prestazioni legate a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi. In caso di attività in streaming o virtuali, l’IVA dovrà essere corrisposta secondo il luogo di residenza del committente.