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IVA e terzo settore: cambiamenti rinviati al 2026

IVA e terzo settore: cambiamenti rinviati al 2026
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Il DL Milleproroghe rinvia le modifiche IVA, offrendo tempo agli enti per adattarsi e pianificare la transizione verso il nuovo regime fiscale.

IVA e terzo settore: cambiamenti rinviati al 2026
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Le trasformazioni nell’ambito fiscale per quanto riguarda l’IVA applicabile a enti non commerciali avrebbero dovuto essere effettive a partire dal 1° gennaio 2025. Queste innovazioni, introdotte dal decreto legge n. 146 del 2021, mettevano in campo un passaggio cruciale: dalla disciplina IVA esclusa a quella esente, e in alcuni casi, a quella imponibile. Tuttavia, l’entrata in vigore di tali disposizioni è stata sospesa ancora una volta grazie al Decreto Milleproroghe (DL n. 202 del 2024), concedendo più tempo alle istituzioni coinvolte per prepararsi.

Un’attesa necessaria: l’impatto del DL Milleproroghe

Perché questo ennesimo rinvio? Le nuove norme restano in standby “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111”. Il Consiglio dei Ministri, attraverso il comunicato stampa n. 107 del 9 dicembre, ha preannunciato le proroghe decise nel decreto-legge, tra cui la posticipazione delle nuove disposizioni IVA per le associazioni. La nuova data da segnare sul calendario diventa il 1° gennaio 2026, slittamento che sancisce un’ulteriore proroga di un anno per l’entrata in vigore delle modifiche previste dall’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge del 2021. Fino a quella data, gli enti associativi potranno continuare a operare sotto il vecchio regime di esclusione IVA.

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Il mondo delle ONLUS: una qualifica in sospeso

Il DL Milleproroghe, oltre a ritardare il nuovo regime di esenzione per le operazioni condotte dagli enti associativi, estende anche alcuni benefici alle ONLUS ancora attive, tra cui la possibilità di accedere ai fondi del 5perMille. Ma cosa sono esattamente le ONLUS? Non si tratta di una forma giuridica o di una categoria associativa, bensì di una qualifica che poteva essere assegnata a enti non commerciali che rispettavano determinati criteri. Sebbene la riforma del terzo settore abbia abolito questa qualifica, essa rimane valida per coloro che l’avevano ottenuta prima del d.lgs 117/2017. Nel frattempo, queste organizzazioni devono decidere se passare al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come Enti del Terzo Settore (ETS) o restarne al di fuori, in attesa di ulteriori orientamenti dalla Commissione Europea.

Navigare nel futuro: sfide e opportunità per gli ETS

Ora, la questione principale riguarda il futuro delle associazioni no profit e degli enti del terzo settore. Come affronteranno queste organizzazioni lo scenario fiscale in evoluzione? Il rinvio fornisce loro un respiro temporaneo, ma anche una grande responsabilità: quella di prepararsi adeguatamente per l’eventuale transizione verso il nuovo regime fiscale. Sebbene la complessità delle normative rappresenti una sfida, offre anche un’opportunità per rivedere e ottimizzare i processi interni. Gli enti associativi avranno così il tempo necessario per valutare il proprio posizionamento strategico e assicurare una piena conformità quando le nuove disposizioni entreranno, finalmente, in vigore.